La Cassazione, con la sentenza 12746/2016, allineandosi a quanto già espresso dai giudici di merito, ha confermato che il contratto atipico di vitalizio alimentare è soggetto all’operatività dell’art. 1453 c.c. (non essendo invocabile l’art. 1878 c.c.), in virtù del quale, qualora una parte sia inadempiente ad un contratto con prestazioni corrispettive, l’altra parte ha la possibilità di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, la Suprema Corte respingeva il ricorso presentato avverso la decisione della Corte d’Appello che aveva affermato la risoluzione del contratto con il quale una signora, poi deceduta, si impegnava ad una cessione onerosa della nuda proprietà, dietro versamento di 45mila euro, subordinata però all’obbligo di un supporto morale, se necessario, e materiale nel corso della sua vita.
A richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e, dunque, la restituzione dell’appartamento, mobili compresi, era stato un erede della signora.
1. Appare opportuno, preliminarmente, chiarire la natura giuridica del cd. vitalizio alimentare per poi analizzare le conseguenze che tale qualificazione pone sui rimedi esperibili in caso di inadempimento.
Il contratto di vitalizio è definito come una figura contrattuale atipica, configurabile ai sensi dell’ art. 1322 cc, per mezzo del quale un soggetto (vitaliziante) si obbliga ad effettuare a favore di un altro (vitaliziato) prestazioni alimentari o assistenziali per tutta la durata della vita, come corrispettivo del trasferimento di un bene immobile o della attribuzione di altri beni od utilità (Cass. Civ. Sez. III sent. del 01/04/2004 n. 6395).
Uno degli elementi fondamentali del contratto di vitalizio alimentare è rappresentato dall’alea che investe entrambe le parti del rapporto e che deve essere accertata già al momento della conclusione del contratto. Nello specifico, orientamento costante, avallato dalla recentissima pronuncia n. 23895/2016, sostiene debba esserci incertezza assoluta riguardo tanto l’aspettativa di vita del vitaliziato, quanto il rapporto tra le prestazioni dovute dal vitaliziante e il valore del cespite ceduto dal vitaliziante.
Tra l’altro, il negozio si caratterizza anche per un’aleatorietà ulteriore, dovuta al fatto che le mansioni di assistenza del vitaliziato possono essere suscettibili di cambiamento, in relazione al possibile miglioramento o peggioramento delle sue condizioni di salute, circostanza che però non deve essere conosciuta al momento della stipula del negozio, pena la nullità del contratto.
2. Il contratto di vitalizio si differenzia dal contratto di rendita vitalizia, regolato dall’articolo 1872 c.c., il quale implica la cessione di un bene a fronte di una controprestazione, in denaro o beni fungibili, per tutta la durata della vita del vitaliziato.
I due contratti, infatti, pur essendo omogenei sotto il profilo dell’aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare caratterizzati dalla fungibilità (e quindi assoggettabili alla disciplina dell’art. 433 cc sugli obblighi alimentari), mentre nel vitalizio alimentare la prestazione di dare o fare ha carattere prettamente spirituale e, perciò, sarà eseguibile da una persona precisa, scelta alla luce di determinate qualità personali e in virtù di uno specifico rapporto di fiducia.
La rendita e il vitalizio alimentare si differenziano, infatti, principalmente per tre ordini di ragioni:
1. la differente natura delle prestazioni all’interno delle due figure (solo dare nella rendita vitalizia; dare e facere nel vitalizio alimentare);
2. il carattere “accentuatamente spirituale” delle prestazioni all’interno del vitalizio alimentare (a differenza che nella rendita); la prestazione di assistenza non ha solo contenuto materiale, né può essere periodica e predeterminata, poiché deve essere collegata alla condizione del vitaliziato e alle sue esigenze. Le prestazioni che si sostanziano in obblighi di fare, quali quelle relative all’assistenza, si basano sulla fiducia e su peculiarità proprie dei rapporti e delle qualità personali;
3. la differente alea riscontrabile nelle due figure, senz’altro più marcata nel vitalizio alimentare: in quest’ultimo contratto infatti le esigenze del beneficiario, che dovranno essere soddisfatte dall’obbligato, saranno maggiori e più varie, e dunque non determinabili a priori (ciò a differenza che nella rendita vitalizia, dove l’entità delle prestazioni è predeterminata fin dall’inizio e normalmente invariabile, essendo solo incerto per quanto tempo dovranno essere erogate al beneficiario).
Nel vitalizio alimentare, secondo la Suprema Corte, fondamentale sarebbe il riferimento allo stato di bisogno del vitaliziato, in mancanza del quale non sarebbe possibile ritenere sussistente tale figura contrattuale e le prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto sono eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali, per cui sono naturalmente infungibili e contraddistinte dall’intuitus personae.
3. La differenza riscontrabile tra le due figure contrattuali (non essendo il vitalizio alimentare una sottospecie di rendita vitalizia) impone, pertanto, l’applicabilità della disciplina della rendita vitalizia solo in quanto compatibile.
La Suprema Corte, proprio con la sentenza in esame, interviene in ordine all’applicabilità o meno dell’art. 1878 c.c. previsto per la rendita vitalizia, secondo il quale “In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita”; norma che si reputa unanimemente porsi in deroga al generale principio in materia contrattuale sancito dall’art. 1453 ss., cod. civ., in forza del quale, a fronte dell’inadempimento di controparte, il contraente può richiedere la risoluzione del contratto.
La ratio dell’art. 1878 c.c., che giustifica il divieto di risoluzione in caso di rendita, si rinviene nel difetto del requisito della gravità dell’inadempienza per il mancato pagamento delle rate scadute, in quanto il pagamento delle rate deve essere valutato in relazione a tutto lo sviluppo ulteriore del rapporto e l’interesse del creditore, più che essere diretto alla puntuale riscossione delle singole rate, è rivolto all’attuazione dell’intero rapporto periodico, atteso che con il contratto, che ha scopo previdenziale, il vitaliziato tende ad assicurarsi una rendita nonché a liberarsi dagli oneri inerenti all’amministrazione dei beni, cui per l’età o per altra causa non potrebbe convenientemente provvedere.
La norma trova, pertanto, ragione e presupposto nella circostanza che l’inadempimento dell’obbligazione di dare, consistente nel pagamento di una o più rate della rendita, non sia tanto grave da turbare l’equilibrio contrattuale e da ledere l’interesse altrui, il quale è rivolto all’intero rapporto, come risulta anche dalla circostanza che l’art. 1877 cod. civ., prevede, invece, espressamente la risoluzione del contratto, nel caso in cui l’inadempimento del vitaliziante (omessa prestazione delle garanzie promesse o diminuzione delle stesse) metta in pericolo l’intero rapporto giuridico.
Ne deriva, quindi, che non potendosi ravvisare detta scarsa importanza dell’inadempimento nel vitalizio alimentare, nel quale la mancata corresponsione, anche per un breve periodo, delle prestazioni di vitto, vestiario ed alloggio priva il creditore del minimo indispensabile, e non sussistendo, pertanto,
identità di ratio, quale presupposto per l’estensione analogica di una determinata norma ad una fattispecie simile a quella da essa regolata, la Suprema Corte ritiene non applicabile ad esso la disciplina codicistica dettata per l’inadempimento dell’obbligazione oggetto della rendita vitalizia.
L’esclusione del rimedio previsto dall’art. 1878 c.c. in caso di vitalizio alimentare discende, inoltre, dalla peculiarità delle prestazioni ad oggetto del vitalizio alimentare: la loro consistenza in un facere, per di più fortemente connotato dall’elemento fiduciario, ossia da quell’intuitus personae che si radica nella fiducia che determina la scelta del contraente, renderebbe, di fatto, impraticabile il ricorso allo strumento della vendita dei beni del debitore e dell’impiego del suo ricavato al fine di assicurargli la prestazione promessa, in quanto presupponente un’obbligazione di dare frazionabile, fungibile e suscettibile di coercizione.
Appare evidente, infatti, che la mancata esecuzione, anche per un breve periodo di tempo, delle prestazioni infungibili dedotte in contratto priva il beneficiario dei mezzi di sussistenza o dell’assistenza che non potrebbe procurarsi altrimenti data la personalità del rapporto, mentre l’esecuzione forzata sostitutivamente prevista dall’art. 1878 cod. civ. non avrebbe per lui concreta utilità, consentendogli di ottenere solo una somma di danaro e non anche il servizio pattuito.
Infungibilità e fiduciarietà delle prestazioni del vitalizio alimentare che costituiscono quindi presupposti giustificativi della inoperatività dell’art. 1878 cod. civ., in quanto norma riferibile alle sole prestazioni di dare fungibili, frazionabili e suscettibili di coercizione e, come tale, inidonea alla salvaguardia dello specifico interesse di chi aveva esclusivamente voluto e fatto affidamento su di un’assistenza personale e continuativa da parte del soggetto obbligato; l’unico rimedio capace di tutelare il peculiare ed esclusivo interesse del vitaliziato viene individuato nella totale cancellazione degli effetti contrattuali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel contratto atipico di vitalizio alimentare con cessione della nuda proprietà dell’immobile, l’inadempimento di prendersi cura sotto il profilo materiale e morale del proprietario della casa si ripercuoterà sul diritto ad acquisire la proprietà dell’immobile e rimedi esperibili saranno quelli previsti dall’art. 1453 c.c., ovvero la risoluzione del contratto ed eventuale risarcimento del danno.
Avv. Claudia Paluzzi